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Per Aspera Ad Veritatem n.27
Repubblica Argentina - Il sistema di intelligence


Introduzione
Le origini del sistema di intelligence nella Repubblica Argentina sono riconducibili alla creazione del Coordinamento delle informazioni della Presidenza della Nazione (decreto n. 337/1946) nel corso della presidenza di Juan Domingo Peron.
Successivamente il sistema ha subito varie modificazioni. E’ opportuno ricordare, tra le altre, la legge “segreta” n. 19.373 – modificata dalla legge “S” n. 21.705 – del 1972 ed una serie di corollari che si sono susseguiti nel tempo in materia di difesa e sicurezza interna, soprattutto dopo il 1983, anno in cui la Repubblica argentina è tornata alla democrazia.
L’attività di intelligence è regolata attualmente dalla legge nazionale n. 25.520 del 3 dicembre 2001 (1) . Essa costituisce una sorta di reiterazione della struttura di intelligence esistente anteriormente, tuttavia figurano aspetti migliorativi soprattutto in materia di controllo.
In ogni caso, l’aspetto più significativo ed evidente è costituito dal fatto che si tratta di una legge pubblica, abbandonando definitivamente l’abitudine anacronistica di formulare leggi segrete.
La legislazione vigente stabilisce le basi giuridiche, organiche e funzionali del sistema di intelligence nazionale, le relazioni funzionali dei vari organismi di intelligence ed ha la finalità di contribuire ad assumere decisioni adeguate in materia di sicurezza esterna ed interna della nazione.

Gli Organismi di intelligence
Il sistema di intelligence è composto dai seguenti organismi:
la Segreteria di intelligence (Secretaría de inteligencia)
la Direzione nazionale di intelligence criminale (Direccion nacional de inteligencia criminal)
la Direzione nazionale di intelligence strategica militare (Direccion nacional de inteligencia estratégica militar).

La Secretaría de inteligencia
La Secretaría de inteligencia costituisce l’organismo più importante del sistema e dipende funzionalmente dalla Presidenza della Nazione (Presidencia de la Nación); è diretta dal Segretario di intelligence, Ministro designato direttamente dal Presidente della Nazione. Il suo compito istituzionale è quello di fornire intelligence alla luce dei rischi, delle minacce e dei conflitti afferenti la sicurezza esterna ed interna.
Il Capo dello Stato stabilisce i lineamenti strategici e gli obiettivi generali della politica di intelligence nazionale, nonché le competenze della Segreteria di intelligence, in conformità a quanto sancito dall’articolo 13 della citata legge istitutiva.

La Escuela Nacional de inteligencia
Alle dirette dipendenze dalla Segreteria di intelligence riveste un ruolo di particolare interesse la Scuola Nazionale di intelligence (Escuela Nacional de inteligencia), creata il 24 gennaio 1967, alla quale compete la formazione del personale.
Tale formazione deve garantire l’abilitazione del personale ai compiti demandati, in conformità ai principi di obiettività, pari opportunità, merito e capacità professionali.
La Scuola, a tal fine, provvede a perseguire gli obiettivi di efficienza, elevata professionalità e piena conoscenza delle sempre nuove minacce alla sicurezza nazionale, al fine di poter dotare i suoi agenti delle conoscenze necessarie per affrontare e superare le sfide emergenti all’inizio del XXI secolo.
La nuova legislazione ha attribuito nuove competenze concernenti la cittadinanza, che consentono una maggiore tutela dei diritti e delle garanzie degli abitanti della nazione.
Un’attenzione particolare è stata rivolta al settore delle intercettazioni delle comunicazioni. E’ stato, inoltre, assolutamente vietato che persone con precedenti in materia di crimini di guerra, crimini contro l’umanità o violazione dei diritti umani potessero essere integrati negli organismi di intelligence.
La legge istitutiva prevede espressamente che l’intercettazione o captazione di comunicazioni private di qualsiasi tipo possa avvenire solo previa autorizzazione giudiziaria, avendo cura di predisporre in seno alla Segreteria di intelligence la Direzione di Osservazioni Giudiziarie (Direccion de Observaciones Judiciales) (DOJ), unico organo dello Stato incaricato di dare esecuzione alle intercettazioni autorizzate o richieste dall’Autorità giudiziaria competente.

Il controllo
Il funzionamento del sistema nazionale di intelligence è sottoposto al controllo della Commissione Bicamerale di Controllo degli Organismi e le Attività di intelligence del Congresso della Nazione (Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia), creata all’interno del Congresso della Nazione.
La Commissione ha, infatti, il compito di verificare che il funzionamento degli organismi di intelligence sia conforme alle norme costituzionali, legislative e regolamentari, nonché di assicurare la stretta osservanza e il rispetto delle linee strategiche e degli obiettivi generali riconducibili alla politica dell’intelligence Nazionale.


(1) Cfr. testo pubblicato nella presente Rivista in Parte IV.

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